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FAQ

Quando è entrato in vigore il regolamento sulla Formazione Continua?

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. A tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo verranno accreditati 60 CFP.

Chi è soggetto all’obbligo della formazione?

Tutti i professionisti iscritti all’albo che esercitano la professione regolamentata, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.

Quanti crediti sono richiesti per esercitare la professione?

Sono richiesti minimo di 30 CFP per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale cumulato.

Quanti crediti vengono riconosciuti a coloro che alla data dell’1.1.2014 sono già iscritti all’albo?

A coloro che alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo (1.1.2014) sono già iscritti all’albo degli Ingegneri vengono accreditati 60 CFP.

Quanti CFP posso accumulare?

Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

Se ho terminato i CFP vado in negativo?

Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

Posso esercitare anche se non ho assolto all’obbligo dell’aggiornamento?

Qualora un iscritto eserciti la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.